Art. 1.
(Modifiche al codice civile).

      1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo le parole: «Capo X - Del contratto di agenzia» sono aggiunte le seguenti: «Sezione I - Disposizioni generali».
      2. Dopo l'articolo 1752 del codice civile è inserita la seguente sezione: «Sezione I-bis - Degli agenti di assicurazione», composta dall'articolo 1753, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, e dagli articoli da 1753-bis a 1753-quinquies, introdotti dal comma 4 del presente articolo.
      3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1753 - (Agenti di assicurazione) - Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I, per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari».

      4. Dopo l'articolo 1753 del codice civile sono inseriti i seguenti:

      «Art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva) - È nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva, liberando anche l'altra parte. L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente. Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale, il preponente è comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni e alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

 

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      Art. 1753-ter - (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto) - Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non ha espresso il proprio consenso per iscritto, fermo restando il diritto ad un equo indennizzo stabilito negli accordi collettivi.
      Le modificazioni alla organizzazione territoriale o la rinuncia delle agenzie non possono comportare risoluzione dei rapporti in essere con gli agenti in carica, se non previo loro consenso scritto.

      Art. 1753-quater - (Recesso illecito) - È nullo il recesso determinato da motivi diversi dalla giusta causa, con possibilità di accordo tra le parti.

      Art. 1753-quinquies - (Conseguenze del recesso) - Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità e ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione della indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione».